logo della Repubblica italiana

Autorizzazione all’esercizio di altre attività lavorative

Autorizzazione all'esercizio di altre attività lavorative

Descrizione

Oggetto: autorizzazioni all’esercizio di altre attività lavorative.

Si ricorda che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D. L.vo n. 297/1994, art. 53 D. L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l’esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l’iscrizione a un albo professionale), sia per l’esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche con l’eccezione di:

▪ collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

▪ utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; ▪ partecipazione a convegni e seminari;

▪ incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

▪ incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

▪ incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

▪ attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. In particolare, al pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario di servizio, risulta assolutamente precluso:

▪ lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;

▪ l’esercizio di attività d’impresa, commerciale e professionale.

Al personale in part time è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro – generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno – pur con il rispetto di due limiti specifici:

▪ le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività dell’istituto scolastico;
▪ è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Per tale personale non è necessario chiedere l’autorizzazione all’amministrazione.

Per il personale in Part – time con orario di lavoro superiore al 50% la normativa è la medesima prevista per il personale a tempo pieno e per il personale a tempo determinato: ossia tutte le attività lavorative extraistituzionali devono essere preventivamente autorizzate, anche se svolte occasionalmente, e la violazione del divieto di attività non autorizzata costituisce una giusta causa di licenziamento.

Al personale a tempo determinato si applicano le medesime norme sull’incompatibilità riguardanti le
attività extraistituzionali svolte dal personale a tempo indeterminato ed a tempo parziale con orario di servizio superiore al 50%, anche se impiegato su spezzoni d’orario teoricamente paragonabili ad un tempo parziale.

Si ricorda, infine, che al personale docente è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto.

Le autorizzazioni vanno richieste all’inizio di ogni anno scolastico, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e scaricabile dal Sito web ai seguenti link:

1) autorizzazioni attivita/richiesta autorizzazione altre attività

2) autorizzazioni attivita/richiesta autorizzazione libera professione

Si allega sintesi normativa di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Autiero
firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero

Traduci
Skip to content